Legge 102/14: e se non fosse solo un obbligo di legge?

Legge 102/14: e se non fosse solo un obbligo di legge?

La normativa in vigore dal 2014 obbliga gli Stati europei a fissare degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica.
Uno degli strumenti previsti per incentivare le Aziende a fare efficienza energetica è l’Audit Energetico, divenuto obbligatorio per molte tipologie di impresa. Avete mai pensato che potreste sfruttare diversamente l’opportunità offerta dall’Audit energetico, reso obbligatorio dalla Legge 102/14?

Un’altra scartoffia, un’altra tassa, un’altra distrazione dal lavoro importante, un’altra scadenza inutile: non sarà molto diverso il vostro pensiero tra le mille email e telefonate che vi propongono di realizzare l’Audit secondo il D.Lgs 102/2014.

E a questo si aggiungono spesso i moniti della Direzione che avvisano che il budget di quest’anno sarà probabilmente ridotto. A questo punto quale progetto scegliere? Quale cantiere non conviene eliminare?

Non sono pochi i nostri clienti che hanno colto l’occasione offerta dalla Legge 102/14 con lungimiranza, trasformando un obbligo di legge in una opportunità per la propria Azienda.

Ad esempio, il Direttore tecnico di una catena di negozi del sud Italia ha scelto quali impianti di climatizzazione convenisse cambiare, sfruttando i risutati dell’Audit della Legge 102/14 e gli indici energetici ottenuti dai sistemi di monitoraggio.

Oppure, un franchisee delle Valli lombarde ha potuto capire il reale valore del risparmio energetico scaturito dalla chiusura dei frigoriferi latticini nei propri Punti Vendita.

Ascoltando queste testimonianze il dubbio è legittimo: conviene o no fare l’audit energetico previsto dalla legge 102/2014? Noi rispondiamo di sì, non solo per scongiurare la possibilità di sanzioni, ma per tramutare – come si dice – un problema in un’opportunità!

Cosa si deve fare quest’anno (2018)?
1 Devono fare l’audit per la prima volta le aziende che l’anno scorso sono diventate Grandi Imprese (sono arrivate cioè ad avere più di 250 dipendenti);
2 Le aziende che hanno già fatto l’audit nel 2015 devono prepararsi all’audit del 2019.
Nel 2019 infatti aziende che dovranno fare il secondo audit (cioè trascorsi i 4 anni di intervallo) sono obbligate a fare il secondo audit installando dei sistemi di misura.
La prima volta, per facilitare l’avvio degli audit, la legge ha previsto che l’audit si possa fare con i dati delle bollette.
La seconda volta NO!
È necessario aver installato l’anno prima (quindi nel 2018) un sistema di monitoraggio e misura permanente che rilevi i consumi nelle principali aree (la legge indica come minimo: Generale, Climatizzazione e riscaldamento, Freddo alimentare, Illuminazione superficie di riferimento) e li memorizzi in maniera costante su un apposito software.
A fine anno questi dati devono poi essere elaborati da un esperto o E.G.E, Esperto in Gestione dell’Energia, che farà un’analisi completa e scriverà una relazione tecnica, da caricare sul portale dell’Enea.

e nel 2019?
L’E.G.E. raccoglierà i dati dei sistemi di misura, preparerà la relazione e la caricherà sul portale dell’Enea. Farà, insomma, la “Diagnosi Energetica” vera e propria.

Come procedere?
Mille saranno le email e le telefonate con cui viene proposto di fare l’audit energetico. Giusto controllare i costi, ma è bene ricordare che è necessario appoggiarsi a un professionista E.G.E. certificato, una società E.S.Co. certificata che sappia:
1 prendere in mano i vecchi audit del 2015 e ricalcolare il perimetro, magari cambiato per gli eventi di questi 4 anni;
2 valutare dove installare i sistemi di misura;
3 trovare chi installa i sistemi e soprattutto, quali;
4 usare i sistemi di monitoraggio per fare le analisi di benchmark per le valutazioni economiche; che sappia insomma “fare energy management”;
5 far fare la Diagnosi Energetica vera e propria

Come vi è noto, la nostra società già dalle prime diagnosi dell’anno 2015, ha messo a punto un servizio dedicato che si articola in 3 fasi e che garantisce in ciascuna di esse il know-how necessario.
L’aver sviluppato in proprio i sistemi di monitoraggio Energy Plus, il saperne gestire le installazioni in ogni parte d’Italia, ma soprattutto l’aver 500 siti in monitoraggio ci rende il partner perfetto per tramutare i costi dell’audit 102 in ricavi da risparmi ed efficientamenti energetici!

Tutto fatto?
Purtroppo no.
Un’altra scadenza per cui è bene muoversi per tempo è quella del prossimo 31 marzo.
Entro tale data, infatti, le aziende che hanno presentato diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14 devono comunicare gli eventuali risparmi ottenuti, se superiori all’1% (in forma normalizzata).
Questo vuol dire tirare le somme dei consumi dell’anno, ricalcolare i consumi secondo i fattori di normalizzazione individuati e valutare se si è sopra o sotto l’1%.
Ci sono dei punti critici a cui fare attenzione:
1. vanno presi in considerazione TUTTI i siti del soggetto obbligato; non solo quelli già sottoposti a diagnosi
2. vanno presi in considerazione TUTTI i risparmi superiori all’1% sia che derivino da interventi di efficientamento sia che siano apparentemente immotivati.

Con poche informazioni e un veloce contatto, siamo in grado di affiancarvi nella valutazione: è sufficiente una mail o una chiamata, senza impegno.
Milano: 02 26684945
Padova: 049 611630
info@co2save.it

Cosa si rischia?
Purtroppo sono previste sanzioni pesanti per le imprese inadempienti:
– se non viene effettuata la diagnosi:
sanzione da € 4.000,00 a € 40.000,00
– se la diagnosi risulta non conforme alle prescrizioni minime:
sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00.

Per il primo caso sono già state emesse sanzioni negli anni scorsi.
Il controllo da parte di Enea è infatti facile: basta controllare l’elenco Partite IVA con più di 250 dipendenti dal Ministero con l’elenco di chi ha caricato gli audit sul portale (bastano due colonne su un foglio di Excel!)

Nel secondo caso il controllo è sicuramente più difficile e soggettivo, ma pericoloso perché rappresenta per i funzionari dell’Enea il modo di dimostrare la loro (effettiva) competenza in un campo poco conosciuto e poco dibattuto

 

 

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