Certificati bianchi: aggiornamento e revoca di schede tecniche del meccanismo di incentivazione

Certificati bianchi: aggiornamento e revoca di schede tecniche del meccanismo di incentivazione

 

Dal 10 febbraio 2016 entrano in vigore le modiche alla scheda tecnica 22T e le revoche delle schede 40E, 47E, 36E e 21T, decisa dal Decreto del MISE (1) per garantire conformità rispetto alle finalità del meccanismo dei Certificati bianchi (TEE).

Certificati bianchi: aggiornamento e revoca di schede tecniche del meccanismo di incentivazione

 

Schede revocate
Il Decreto ha revocato queste schede tecniche:
Scheda tecnica n. 40E “Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura” (2);
Scheda tecnica n. 47E “Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza” (3);
Scheda tecnica n. 36E “Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS) (4);
Scheda tecnica n. 21T “Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria” (5).

 

Schede aggiornate
Il MISE introduce alcuni aggiornamenti ai contenuti, considerati superati per l’evoluzione della normativa, della scheda 22T “Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”.
In particolare risulta superata “la parte in cui si prevede l’applicabilità della disciplina della
cogenerazione (delibera AEEG n. 42 del 2002), in luogo della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, sebbene il solo recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche, per favorire l’applicazione della stessa risulta opportuno pubblicarne una versione aggiornata secondo la normativa vigente”.

 

Accesso ai TEE per queste schede
Per tutte le schede indicate nel Decreto del MISE, resta valido l’accesso al sistema dei TEE attraverso il metodo “a consuntivo” di valutazione dei risparmi, in modo da tutelare gli investimenti già pianificati.

 

Motivazioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto, con questo Decreto, aggiornare le schede utilizzate per quantificare i risparmi all’interno del meccanismo dei Certificati Bianchi (TEE), in considerazione anche delle criticità legate ad alcune schede, segnalate il 9 aprile 2015 dal GSE.

Tra le motivazioni di queste revoche e modifiche c’è soprattutto la volontà e la necessità di garantire la conformità delle schede rispetto alle finalità dei TEE, che deve tenere conto delle evoluzioni normative, tecnologiche e del mercato.

Inoltre, va garantito il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, che vieta espressamente la sovraremunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, per non incorrere in procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, e va evitato il rischio di sovraincentivazione dell’intervento di efficienza energetica, dato che il meccanismo dei Certificati bianchi trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas.

Va ricordato, infine, che il Decreto Legislativo 102/2014 prevede che qualsiasi forma di sostegno pubblico alla cogenerazione sia subordinato al fatto che l’energia prodotta provenga dalla cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente impiegato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.


Note
(1) Decreto 22 dicembre 2015 “Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi”, pubblicato in GU n.7 del 11-1-2016;
(2) di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
(3) di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
(4) di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
(5) di cui all’allegato «A» alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il GAS- EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.
 

 

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